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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL |
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Piano attività anno 2008 - 2009 Piano attività anno 2007 - 2008 Attività svolte nell'anno 2007 - 2008 Attività svolte nell'anno 2006 - 2007 Nasce l'Associazione ex Alunni del "Turriziani" Prima Assemblea Generale dei Soci
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Articolo 1 E’ costituita in Frosinone l’Associazione Ex alunni del "Turriziani" con sede in Via Acciaccarelli presso il Liceo Classico "N. Turriziani": essa è regolata dalle norme del presente Statuto, in armonia con le disposizioni di legge. Articolo 2 Scopo del sodalizio è quello di organizzare e riunire periodicamente tutti coloro che sono legati al "Turriziani" da sentimenti di positivo ricordo che deve essere mantenuto vivo ed operante con iniziative, manifestazioni di carattere ordinario e ricorrente od eccezionale (convegni, rievocazioni, commemorazioni, pubblicazioni, conferimenti di premi e di titoli d’onore…). In particolare l’Associazione si propone di:
Articolo 3 L’Associazione non ha scopo di lucro né carattere politico o religioso. SOCI Articolo 4 L’Associazione si compone delle seguenti categorie di soci: Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Benemeriti e Soci Ordinari. Soci Fondatori: coloro che hanno curato la creazione dell’Associazione, i quali hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari. Soci Onorari sono i membri nominati dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemerenze nel campo delle lettere, delle scienze, delle arti e dello sport o che, comunque, abbiano, in qualche modo, dato lustro alla città di Frosinone. Sono Soci Benemeriti gli enti pubblici, le persone fisiche e giuridiche private, che abbiano operato o contribuito al potenziamento dell’Associazione. Sono Soci Ordinari:
I Soci vengono ammessi su loro domanda, previo versamento di una quota annuale da stabilire a cura dell'Assemblea Generale; successivamente il Consiglio Direttivo si pronuncerà nell'eventualità di mancato accoglimento della domanda. Articolo 5 Non sono tenuti al pagamento delle quote sociali i Soci Onorari, i Soci Benemeriti e, per l’anno di conferimento della Borsa di Studio "N. Turriziani", gli alunni appena diplomati e vincitori della Borsa stessa. I Soci Onorari e Benemeriti non sono né elettori né eleggibili. Possono tuttavia partecipare alle Assemblee con voto consultivo. Sono invitati a tutte le manifestazioni dell’Associazione. Articolo 6 Tutti i Soci hanno diritto, oltre che alla tessera e al distintivo sociale, a partecipare all’attività dell’Associazione e a prendere parte alle Assemblee. Soltanto i Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono elettori ed eleggibili. Articolo 7 Il socio cessa di far parte dell’Associazione per:
espulsione, per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi e il carattere dell’Associazione o lesivo del decoro della stessa. Il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato, con lettera raccomandata, all’interessato, il quale ha diritto di impugnarlo entro 30 giorni da tale comunicazione dinanzi al collegio dei PROBIVIRI.
CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO DEI REVISORI COLLEGIO DEI PROBIVIRI Articolo 8 L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto tra i soci dall’Assemblea Generale. Esso è costituito con le seguenti cariche:
Il Consiglio Direttivo può altresì, per particolari motivi, cooptare, al massimo, due consiglieri nel corso del mandato, a parte quanto previsto dall’art. 17 del presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da:
eletti fra i soci dall’Assemblea Generale. Il Collegio dei PROBIVIRI è composto da:
eletti fra i soci dall’Assemblea Generale. Articolo 9 Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo elegge le cariche sociali a maggioranza relativa dei presenti. Dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. Le stesse norme si applicano per il Collegio dei Sindaci Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Articolo 10 Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale nei confronti dei terzi; ha l’obbligo di mettere in esecuzione i deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e può delegare la firma sociale ad uno dei Vice - Presidenti o ad altro membro del Consiglio. Svolge tutte le attività, anche patrimoniali, utili ai fini sociali. Articolo 11 Il Vice Presidente anziano sostituisce, in caso di necessità, il Presidente, assumendone tutte le facoltà. Detta carica è stabilita in base alla votazione e, a parità di voto, in base all’età anagrafica. Articolo 12 Il Segretario provvede alla pratica attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo per la parte di sua competenza. Custodisce l’archivio e tiene l’inventario del materiale vario dell’Associazione. Sbriga la corrispondenza d’accordo con il Presidente; compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Articolo 13 Il Tesoriere tiene i registri amministrativi e custodisce il patrimonio dell’Associazione; provvede alla pratica attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo per la parte di sua competenza; è incaricato delle riscossioni delle quote sociali, che saranno depositate in un libretto postale al portatore. Articolo 14 I Sindaci Revisori possono, di loro iniziativa, effettuare ispezioni sull’amministrazione, previo accordo con il Tesoriere. In sede di Assemblea Generale dovranno presentare una relazione sullo stato patrimoniale e sull’andamento finanziario della gestione annuale. Articolo 15 Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi, in via ordinaria, almeno un volta ogni quattro mesi e ogni qual volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano motivata domanda scritta al Presidente almeno cinque dei suoi componenti. L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, a firma del Presidente e contenente l’ordine del giorno, dovrà essere inviato, a mezzo posta, a tutti i componenti del Consiglio stesso, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; propone l’importo delle quote sociali annue all’Assemblea Generale dei Soci alla quale è demandata la decisione; delibera sull’ammissione dei nuovi Soci da sottoporsi all’Assemblea; delibera sulla radiazione dei Soci da sottoporsi all’Assemblea; delibera sui rapporti con altre associazioni o enti vari. Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporsi all’Assemblea. Predispone il piano di attività da sottoporre all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo nell’elaborazione del programma culturale da svolgere nel corso dell’anno sociale, può conferire deleghe o mandati specifici a Soci particolarmente esperti e disponibili. Articolo 16 Le sedute consiliari sono valide con la presenza di almeno cinque membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio stesso sono valide solo se sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Articolo 17 Per la eventuale sostituzione di un Consigliere, sarà chiamato alla carica il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti fra i non eletti nella precedente votazione per le cariche sociali. In difetto, il Consiglio provvederà per cooptazione. Articolo 18 Al collegio dei Probiviri è affidata la risoluzione, secondo diritto ed equità, e con dispensa da ogni formalità, di tutte le controversie tra l’Associazione e i Soci, comprese quelle relative alla impugnazione di eventuali provvedimenti di espulsione, nonché di tutte le controversie tra i Soci in dipendenza del rapporto associativo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, che delibera a maggioranza dei componenti, devono essere adottate, con adeguata motivazione, entro tre mesi dal ricorso e sono definitive. Articolo 19 L’anno amministrativo sociale inizia il 18 maggio e termina il 17 maggio dell’anno successivo. ASSEMBLEA Articolo 20 Ogni anno dovrà essere indetta l’Assemblea Generale dei Soci, in prima e in seconda convocazione, mediante apposito invito a domicilio e/o posta elettronica del Presidente del Consiglio Direttivo da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data fissata e contenere l’ordine del giorno. In tale seduta il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà presentare una relazione morale e patrimoniale riflettente l’attività generale svolta nel corso della gestione annuale, mentre i Sindaci Revisori provvederanno ad esporre la loro relazione finanziaria. Articolo 21 L’Assemblea Generale Ordinaria si intende validamente costituita quando sono presenti e rappresentati per delega almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Trascorsa mezz’ora la seduta passa in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Articolo 22 L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata del Collegio Sindacale o anche su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo, in tali casi, è tenuto a provvedere a convocare l’Assemblea nello spazio di due mesi dalla data della richiesta, o anche in più breve tempo, a seconda dell’urgenza del caso. Per la validità dell’Assemblea Straordinaria valgono le norme di cui al precedente articolo 21. Articolo 23 Nelle Assemblee sono ammesse le deleghe scritte nella misura massima di due per ogni Socio. Non possono essere attribuite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. Articolo 24 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono presiedute da un Socio designato dalla maggioranza dei presenti, il quale a sua volta nominerà un segretario. PATRIMONIO Articolo 25 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Articolo 26 Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta di almeno dieci tra Soci Ordinari e Fondatori. Le stesse verranno sottoposte alla discussione ed alla approvazione dell’Assemblea Generale più vicina. Per motivi contingenti l’Associazione può stabilire che il Consiglio Direttivo indìca la consultazione dei Soci per referendum. Articolo 27 Per l’approvazione delle modifiche dello Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei Soci componenti l’Associazione o, in caso di referendum, delle risposte pervenute. Articolo 28 L’Associazione potrà essere sciolta, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci. Perché lo scioglimento si verifichi, la proposta deve essere approvata all’unanimità dai Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Articolo 29 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’archivio, il materiale e l’eventuale patrimonio dovranno essere trasferiti al Liceo Ginnasio "N. Turriziani" di Frosinone. Approvato in Frosinone nella seduta del 28 Giugno 2005 |